730 SENZA SOSTITUTO

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E’ POSSIBILE PER IL CONTRIBUENTE PRESENTARE IL 730 SENZA SOSTITUTO?

L’art 51–bis, c.1 del D.L. 69/2013 prevede che i soggetti di titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

I rimborsi sono eseguiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

In presenza di un debito, il versamento sarà effettuato con modello F24. I versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi PF, anche rateizzando l’importo dovuto.

Cosa potrebbe succedere se il sostituto d’imposta, a causa della grave situazione economica venutasi a creare a causa della pandemia di Covid-19, fosse in assenza, anche momentanea, di liquidità e non potesse effettuare i conguagli?

Si verrebbe a creare una situazione davvero spiacevole: il contribuente ha necessità di liquidità e pertanto è motivato alla presentazione del 730 prima possibile per poter recuperare l’importo a credito; il sostituto, a sua volta, si trova in carenza di liquidità e quindi nella condizione di non poter svolgere le operazioni di conguaglio, e nemmeno di poter effettuare il diniego del 730/4.

Il diniego del 730/4, infatti, è possibile solo per cessazione del rapporto di lavoro prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del 730 ovvero nel caso in cui il rapporto di lavoro con il sostituto indicato nel 730 non sia mai esistito (Circolare 4/E/2018).

La soluzione potrebbe essere quella della presentazione di un 730 senza sostituto, affinché il contribuente possa recepire nel più breve tempo possibile il proprio credito.

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